Art. 2.
(Funzioni certificative e di accreditamento).

      1. È riservata agli uffici pubblici competenti la funzione certificativa dello status di disoccupato o inoccupato e delle altre condizioni cui siano collegate l'attribuzione di benefìci normativi o economici in favore degli stessi soggetti o dei datori di lavoro, nonché la funzione di controllo sulla sussistenza e permanenza di tali condizioni.
      2. Ferma restando la competenza di cui al comma 1, la richiesta di certificazione può essere inoltrata anche tramite i soggetti di cui all'articolo 4.